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Oliviero Casale Disinformazione e complessità
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OLTRE I FATTI – Disinformazione e complessità: come l’Unione Europea prova a costruire una governance multilivello di un rischio sistemico

4 mesi fa
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Negli ultimi anni la disinformazione ha cessato di essere percepita come un fenomeno marginale o episodico, diventando una componente stabile dell’esperienza quotidiana delle persone. Il flusso informativo che attraversa social media, piattaforme digitali, sistemi di messaggistica e canali di informazione tradizionali è caratterizzato da una velocità tale da rendere sempre più difficile per i singoli individui esercitare una valutazione critica consapevole. Le notizie si susseguono senza soluzione di continuità, vengono rilanciate in tempo reale, spesso accompagnate da immagini, titoli emotivi e narrazioni semplificate, mentre il tempo necessario per verificare una fonte, confrontare informazioni o approfondire un tema risulta incompatibile con il ritmo stesso della comunicazione digitale.

In questo contesto, la responsabilità del discernimento rimane formalmente in capo alle persone, ma le condizioni concrete per esercitarla si fanno progressivamente più fragili. I sistemi di comunicazione contemporanei privilegiano l’immediatezza e la reazione istantanea, mentre la verifica richiede lentezza, competenze e accesso a fonti affidabili. Si crea così una asimmetria strutturale tra la rapidità con cui un contenuto, anche fuorviante, può diffondersi e il tempo necessario per accertarne l’attendibilità. L’esposizione continua a informazioni non verificate produce nel tempo un effetto di assuefazione, per cui contenuti inesatti o distorti finiscono per essere assorbiti involontariamente come plausibili o veri, non per adesione consapevole ma per saturazione cognitiva. In un ambiente comunicativo dominato da notifiche costanti, feed personalizzati e contenuti progettati per catturare l’attenzione, la possibilità di fermarsi a riflettere diventa un’eccezione.

È proprio questa dimensione sistemica a rendere evidente l’insufficienza di risposte fondate esclusivamente sulla responsabilità individuale. La capacità del singolo cittadino di riconoscere una notizia falsa o fuorviante risulta strutturalmente limitata quando si confronta con architetture comunicative globali, logiche di amplificazione automatizzata e modelli economici fondati sull’attenzione. La disinformazione non agisce soltanto sul piano del contenuto, ma su quello delle condizioni che ne rendono possibile la diffusione, la ripetizione e la normalizzazione. È a partire da questa consapevolezza che si colloca l’evoluzione dell’approccio dell’Unione Europea, che negli ultimi anni ha progressivamente riconosciuto la disinformazione come un rischio sistemico per il funzionamento dello spazio pubblico e dei processi democratici.

Il primo tentativo organico di definire il fenomeno a livello europeo risale alla Comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2018, “Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo” (COM(2018) 236 final). In questo documento la disinformazione viene definita come informazione falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, idonea a causare un pregiudizio pubblico. L’attenzione non è posta esclusivamente sulla falsità dell’informazione, ma sul suo impatto potenziale su beni di rilevanza collettiva quali i processi democratici, la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente. La Commissione chiarisce inoltre che restano esclusi dal perimetro della disinformazione la satira, la parodia, gli errori giornalistici e le opinioni di parte, riaffermando la centralità della libertà di espressione e del pluralismo informativo, tutelati dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Nel corso degli anni successivi, questa impostazione viene ulteriormente articolata attraverso la distinzione tra disinformazione e misinformazione. Con il primo termine si continua a indicare la diffusione intenzionale di informazioni false o fuorvianti finalizzata a causare un danno, mentre la misinformazione riguarda la circolazione di informazioni errate senza una consapevole volontà manipolativa. Tale distinzione, presente nei documenti istituzionali e nelle iniziative di alfabetizzazione mediatica promosse dalla Commissione, consente di riconoscere che una parte rilevante della diffusione di contenuti falsi avviene in modo involontario, all’interno di un contesto informativo caratterizzato da elevata velocità e opacità delle fonti.

La riflessione giuridica e dottrinale, recepita progressivamente anche nel dibattito istituzionale europeo, amplia ulteriormente il quadro concettuale facendo riferimento alla nozione di information disorder. In questa prospettiva rientrano non solo la disinformazione e la misinformazione, ma anche forme di malinformation, ossia informazioni basate su fatti reali che vengono diffuse o presentate in modo strumentale per arrecare un danno, ad esempio attraverso la decontestualizzazione o la selezione parziale dei dati. In un ecosistema informativo dominato da algoritmi di raccomandazione e flussi personalizzati, l’intenzionalità del singolo attore perde progressivamente centralità rispetto agli effetti complessivi prodotti dalla circolazione delle informazioni.

Questo slittamento dall’intenzione all’impatto prepara il passaggio concettuale verso la nozione di rischio sistemico, che trova piena espressione nel Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act). Il DSA non introduce una definizione autonoma di disinformazione, ma colloca il fenomeno all’interno di una più ampia categoria di rischi connessi al funzionamento dei servizi digitali. In particolare, l’articolo 34 impone alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi l’obbligo di individuare, analizzare e valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall’uso dei loro servizi, includendo espressamente i rischi per il dibattito civico, i processi elettorali e i diritti fondamentali.

In questa cornice, la disinformazione non è qualificata come contenuto vietato in sé, ma come fattore che può contribuire a effetti negativi prevedibili sul funzionamento della sfera pubblica democratica. L’accento posto sulla prevedibilità introduce una logica di responsabilità ex ante, fondata sulla capacità degli operatori di anticipare e valutare gli impatti sistemici dei propri servizi. A tale obbligo di valutazione fa seguito, all’articolo 35 del DSA, l’obbligo di adottare misure di mitigazione proporzionate ed efficaci, che possono includere la modifica dei sistemi di raccomandazione, l’adattamento delle politiche pubblicitarie, il rafforzamento dei processi di moderazione e la cooperazione con soggetti terzi qualificati.

La centralità delle architetture informative emerge ulteriormente dall’articolo 27, dedicato alla trasparenza dei sistemi di raccomandazione, e dagli articoli 42 e 43, che disciplinano gli obblighi di rendicontazione e l’accesso ai dati per i ricercatori. Queste disposizioni riconoscono che la visibilità dei contenuti e la possibilità di analizzare in modo indipendente i meccanismi di amplificazione sono elementi essenziali per comprendere e mitigare i rischi legati alla disinformazione.

In questo quadro si inserisce il Codice di buone pratiche sulla disinformazione, il cui riconoscimento ai sensi dell’articolo 45 del DSA rappresenta il consolidamento di un percorso avviato già nel 2018. Il Codice opera come strumento di co-regolazione, intervenendo lungo l’intera filiera informativa attraverso misure di demonetizzazione dei contenuti disinformativi, trasparenza della pubblicità politica, rafforzamento dell’integrità dei servizi, cooperazione con fact-checker e ricercatori e promozione dell’alfabetizzazione mediatica. La sua integrazione nel perimetro del DSA non ne muta la natura volontaria, ma lo rende un riferimento operativo per la valutazione delle misure di mitigazione adottate dalle piattaforme.

Nel complesso, l’evoluzione dell’approccio europeo mostra una progressiva maturazione concettuale e normativa. La disinformazione non viene trattata come una patologia da eliminare attraverso strumenti censorî, ma come un effetto emergente di un ecosistema informativo complesso che richiede trasparenza, responsabilità e capacità di valutazione indipendente. La governance multilivello che l’Unione Europea prova a costruire, attraverso comunicazioni, regolamenti e strumenti di co-regolazione, non promette soluzioni definitive, ma riconosce che solo intervenendo sulle condizioni strutturali della comunicazione digitale è possibile ridurre la vulnerabilità delle società contemporanee alla disinformazione sistemica.


Bibliografia

  1. Commissione europea. Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018) 236 final, 26 aprile 2018.
  2. Commissione europea. Lotta alla disinformazione. Documento informativo istituzionale, Commissione europea, Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT), Bruxelles.
  3. Commissione europea. Comunicazione sull’alfabetizzazione mediatica e il contrasto alla disinformazione. Documento di comunicazione istituzionale, Commissione europea, Bruxelles.
  4. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326, 26 ottobre 2012.
  5. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Digital Services Act). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277, 27 ottobre 2022.
  6. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno e modifica la direttiva 2010/13/UE (European Media Freedom Act). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2024.
  7. Commissione europea. Code of Practice on Disinformation. Versione rafforzata 2022 e successive integrazioni, Commissione europea, Bruxelles.
  8. European Digital Media Observatory (EDMO). Implementing the EU Code of Practice on Disinformation. An Evaluation of VLOPs’ Compliance and Effectiveness (January–June 2024). EDMO Report, giugno 2025.
  9. Board europeo per i servizi digitali. Conclusions on the assessment of the Code of Practice on Disinformation under Article 45 of Regulation (EU) 2022/2065. Documento ufficiale, Bruxelles, 2025.

Vasino, Giulia.Lotta alla disinformazione e libertà di espressione nell’ordinamento europeo. Contributo dottrinale su disinformazione, information disorder e tutela dei diritti fondamentali, pubblicazione accademica

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