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comune di sessa aurunca 1
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SESSA AURUNCA -Il Comune perde l’accesso a 660 milioni fondi statali: il Consiglio di Stato respinge  l’appello, documenti arrivati in ritardo e pagamento delle spese in giudizio

7 mesi fa

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Il Comune di Sessa Aurunca perde definitivamente la partita per accedere ai 660 milioni di euro destinati agli enti locali in difficoltà finanziaria. Il ’Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello presentato dall’amministrazione comunale, confermando quanto già stabilito in precedenza dal Tar del Lazio. Alla base della decisione, pubblicata l’11 febbraio 2026 dalla Terza Sezione Tar Lazio  c’è un elemento preciso: la documentazione necessaria per accedere al fondo sarebbe stata trasmessa oltre i termini previsti. Secondo i giudici amministrativi, il Comune non avrebbe rispettato le scadenze stabilite per la trasmissione dei dati richiesti. In particolare, il riparto delle risorse era subordinato alle informazioni risultanti dal rendiconto 2019, da inviare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro i tempi stabiliti dalla normativa. Il mancato rispetto delle tempistiche ha quindi impedito l’inserimento di Sessa Aurunca tra gli enti beneficiari del fondo statale. Un ritardo formale che, di fatto, ha avuto conseguenze sostanziali: l’esclusione da una misura pensata per sostenere i Comuni con disavanzo aggravato dopo la ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità. Al centro del contenzioso vi è l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legge 73/2021, che disciplinava i criteri di assegnazione delle risorse. La norma prevedeva che la distribuzione dei 660 milioni di euro avvenisse sulla base dei dati ufficiali risultanti dal rendiconto 2019 regolarmente trasmesso. Il decreto ministeriale che ha stabilito l’elenco degli enti ammessi al contributo non includeva il Comune di Sessa Aurunca. Una scelta ritenuta legittima sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato, che hanno sottolineato come il rispetto delle scadenze costituisca un requisito essenziale per l’accesso ai finanziamenti pubblici. L’appello è stato quindi rigettato in via definitiva, con compensazione delle spese di giudizio, motivata dalla novità delle questioni affrontate.

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