
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO STAMPA DEL’ASSOCIZIONE TUTELA A,BIENTALE:
L’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile sezione provinciale di Napoli è una organizzazione, riconosciuta come Ente del Terzo Settore e svolge un ruolo cruciale nella promozione della tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli animali in provincia di Napoli.

Il presidente provinciale di Napoli dell’Associazione, il Sig. Luciano Angrisano, sottolinea l’importanza il perché non dovremmo raccogliere conchiglie, sabbia, e sassi al mare.
Perché non dovremmo raccogliere conchiglie, sabbia, e sassi al mare.
In spiaggia, raccogliere sassi e conchiglie, ma anche la stessa sabbia, è vietato dalla legge italiana e non solo. Eppure ogni giorno vediamo persone raccogliere elementi naturali per portarli via dal loro habitat. Questo è un comportamento tutt’altro che green: è decisamente dannoso per l’ambiente marino e dovremmo insegnare anche ai bambini a rispettare ogni componente di questo spazio naturale che ha bisogno di essere tutelato e protetto, alcune conchiglie o dei particolari coralli sono protetti per legge ed è vietato trattarli come souvenir.
Prelevare sabbia è reato di furto
Una sentenza della Cassazione (n. 11158/2019) ha stabilito che prelevare sabbia dal lido del mare integra il reato di furto. È irrilevante il quantitativo asportato. Prevale infatti quell’orientamento secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p. sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, in quanto il prelievo del materiale, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, lede la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.
Asportare sabbia dalla spiaggia è illegale.
Portare via dal mare conchiglie, sabbia e sassi è illegale. Difatti, l’art. 1162 del Codice della Navigazione, rubricato “estrazione abusiva di arena o altri materiali”, stabilisce che “chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.
Il demanio marittimo è definito dall’art. 28 del Codice della NavigazioneIl demanio marittimo è definito dall’art. 28 del Codice della Navigazione, nel quale si afferma che fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo ”.
Il demanio marittimo fa parte, dunque, del demanio pubblico, la cui definizione si rinviene all’art. 822 c.c. , secondo il quale “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico, il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale ”.


