Dall’Irlanda all’India, dalla Polonia all’Uganda, il bene comune definisce la Repubblica, orienta l’economia, protegge le risorse e richiama cittadini e istituzioni alle proprie responsabilità.
di Oliviero Casale, consigliere Fondazione Communia – Rete dei Beni Comuni
Il bene comune appartiene al linguaggio costituzionale di diversi ordinamenti, ma non vi entra secondo una formula uniforme, poiché in alcuni testi definisce la natura stessa della Repubblica, in altri orienta l’esercizio dei poteri pubblici, la distribuzione delle risorse, l’uso della proprietà e l’attività economica, mentre altrove fonda doveri civici, responsabilità verso le generazioni future e obblighi di custodia delle condizioni naturali dalle quali dipende la vita collettiva.
Il confronto costituzionale diventa realmente utile soltanto quando non si limita a contare le occorrenze di una parola, ma osserva la funzione che quella parola svolge nell’ordinamento, perché una Costituzione può nominare espressamente il bene comune, esprimerne il contenuto attraverso categorie quali interesse generale, utilità sociale, benessere collettivo e solidarietà, oppure farlo emergere in una traduzione inglese che non coincide letteralmente con il testo giuridicamente autentico.
La dimensione linguistica richiede quindi una cautela sostanziale, dal momento che la formula inglese “common good” può rendere espressioni diverse, come il francese “utilité commune” o l’italiano “utilità sociale” e “fini di utilità generale”, senza che ciò autorizzi ad affermare che i testi autentici contengano necessariamente le parole “bien commun” o “bene comune”; proprio questa distinzione consente di evitare sia letture puramente lessicali, sia interpretazioni che attribuiscano alle Costituzioni formulazioni che esse non hanno adottato. 5, 6
Quando la Repubblica è dichiarata bene comune
La Costituzione polacca offre una delle formulazioni più nette, perché l’articolo 1 afferma che “The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens”, mentre l’articolo 82 aggiunge che la lealtà verso la Repubblica e la cura del bene comune costituiscono un dovere di ogni cittadino; la Repubblica viene così sottratta all’appropriazione di una maggioranza, di un gruppo politico o di una parte della società e viene presentata come patrimonio istituzionale condiviso, la cui continuità dipende tanto dai poteri pubblici quanto dalla responsabilità civica. 1
La Costituzione irlandese sviluppa una presenza ancora più articolata, poiché il bene comune compare nel Preambolo, nella derivazione dei poteri pubblici dal popolo, nell’educazione, nella protezione dei minori, nella proprietà e nei principi direttivi della politica sociale; quando l’articolo 6.1 stabilisce che i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere esercitati “according to the requirements of the common good”, e quando lo Stato viene qualificato come “guardian of the common good” in materia educativa, la formula diventa un criterio che collega sovranità popolare, responsabilità istituzionale, tutela dei diritti e condizioni sociali necessarie al loro esercizio. 2
Il Preambolo lettone amplia ulteriormente la prospettiva, perché richiama la cura del “common good of society” insieme alla responsabilità verso le altre persone, le generazioni future, l’ambiente e la natura, mentre il testo inglese ospitato dall’Assemblea della Macedonia del Nord presenta i cittadini come eguali nei diritti e negli obblighi verso il bene comune identificato con la Repubblica; in entrambi i casi l’appartenenza politica non viene ridotta alla titolarità di diritti, ma comprende un compito di custodia nei confronti di una comunità che attraversa il tempo e non coincide soltanto con chi partecipa oggi alle decisioni. 3, 4
Proprietà, impresa e distribuzione delle risorse
Nelle Costituzioni dell’India e della Nigeria il bene comune svolge una funzione economica e distributiva particolarmente concreta, perché l’articolo 39(b) della Costituzione indiana chiede allo Stato di orientare le proprie politiche affinché “the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good”, mentre la sezione 16(2)(b) della Costituzione nigeriana richiede che le risorse materiali della nazione siano utilizzate e distribuite nel modo migliore possibile per servirlo; entrambe le disposizioni spostano l’attenzione dalla sola produzione di ricchezza alla distribuzione del controllo, dei benefici e dei costi generati dall’ordine economico. 7, 8
La Costituzione delle Filippine rende ancora più esplicito il rapporto tra proprietà, impresa e responsabilità sociale, poiché l’articolo XII, sezione 6, stabilisce che “The use of property bears a social function, and all economic agents shall contribute to the common good”, aggiungendo che lo Stato può intervenire quando il bene comune lo richieda; la stessa espressione ricompare nelle disposizioni sulle imprese pubbliche, sulla diffusione della ricchezza e del potere politico, sulla riforma urbana e sulle politiche abitative, così che il bene comune non rimane una finalità esclusiva dello Stato, ma investe direttamente chi possiede risorse, organizza attività economiche e produce effetti sulla società. 9
Il confronto con Francia e Italia mostra perché le versioni linguistiche non possano essere trattate come dettagli editoriali, dato che la traduzione inglese pubblicata dal Conseil constitutionnel rende con “common good” l’espressione autentica “l’utilité commune” contenuta nell’articolo 1 della Dichiarazione del 1789, mentre la traduzione inglese resa disponibile dal Senato italiano utilizza “common good” per gli articoli 41 e 43, nei quali il testo italiano parla invece di “utilità sociale” e di “fini di utilità generale”; queste scelte traduttive sono costituzionalmente interessanti perché rivelano una vicinanza semantica, ma non consentono di sostenere che la Costituzione italiana contenga letteralmente la formula “bene comune”. 5, 6
Proprio il caso italiano chiarisce che un’eventuale introduzione espressa del bene comune dovrebbe essere accompagnata da una definizione della sua funzione rispetto a principi già presenti, come la solidarietà, l’utilità sociale, la tutela della salute e dell’ambiente, la dignità umana e l’interesse delle future generazioni, poiché una revisione costituzionale avrebbe senso soltanto se aggiungesse un criterio operativo di responsabilità, partecipazione e bilanciamento, anziché limitarsi a inserire una formula simbolica priva di effetti riconoscibili.
Doveri civici, ambiente e custodia delle condizioni comuni
La Costituzione angolana colloca il “bem comum” nel catalogo dei doveri di ogni persona verso la famiglia, la società, lo Stato e le altre istituzioni riconosciute dalla legge, accostandolo al rispetto dei diritti, delle libertà e della proprietà altrui; il bene comune non viene quindi affidato soltanto all’azione dei pubblici poteri, ma diventa un criterio della convivenza che accompagna l’esercizio dei diritti e richiama ciascuno alla responsabilità per gli effetti delle proprie condotte. 10
L’Uganda offre uno degli esempi più significativi di collegamento tra bene comune e custodia delle risorse naturali, perché l’articolo 237(2)(b) impone al Governo e agli enti locali di detenere in trust per il popolo laghi, fiumi, zone umide, riserve forestali, parchi nazionali e aree ecologicamente rilevanti, proteggendoli “for the common good of all citizens”, mentre l’articolo 8A richiede che il Paese sia governato secondo i principi dell’interesse nazionale e del bene comune; l’istituzione pubblica viene così configurata non come proprietaria assoluta, ma come custode temporanea di condizioni naturali che devono rimanere disponibili alla comunità e alle generazioni future. 11
Questa impostazione rende il bene comune concretamente verificabile, perché la questione non riguarda più soltanto un valore astratto, ma la qualità dell’acqua, la continuità degli ecosistemi, l’accesso alle risorse, la distribuzione dei benefici e la responsabilità di chi può modificare condizioni dalle quali dipendono persone che non hanno la stessa capacità di influire sulle decisioni.
Il Portogallo e il principio che esiste anche senza essere nominato
La Costituzione portoghese non contiene letteralmente l’espressione “bem comum”, ma la sua architettura normativa costruisce un terreno particolarmente denso attraverso la dignità della persona, una società libera, giusta e solidale, l’interesse generale, l’interesse collettivo, il benessere, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà tra generazioni. 12
L’articolo 61 riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata, precisando però che essa si esercita “tendo em conta o interesse geral”, mentre l’articolo 66 collega l’uso razionale delle risorse naturali alla capacità di rinnovamento, alla stabilità ecologica e alla “solidariedade entre gerações”; gli articoli 80 e 81 inseriscono inoltre il potere economico, il mercato, la scienza e lo sviluppo tecnologico entro principi di subordinazione democratica, interesse collettivo, benessere, coesione e qualità della vita, delineando una Costituzione che non contrappone libertà e responsabilità, ma le colloca nella stessa architettura. 12
La giurisprudenza costituzionale ha reso più esplicito questo collegamento nell’Acórdão n.º 468/2022, nel quale il Tribunal Constitucional, affrontando il rapporto tra proprietà privata e limiti legislativi, ha richiamato la necessità di porre in equilibrio “os interesses do proprietário e os aspetos do interesse geral (o bem comum)”; il passaggio non istituisce una dottrina generale capace di risolvere ogni conflitto e rimane legato allo specifico contesto patrimoniale, ma mostra che il bene comune può essere utilizzato nel ragionamento costituzionale portoghese come spiegazione dell’interesse generale, purché il suo impiego resti disciplinato da proporzionalità, giustificazione e rispetto dei diritti. 13
Il caso portoghese dimostra quindi che l’assenza della formula non coincide necessariamente con l’assenza del principio, poiché una Costituzione può organizzare le relazioni tra libertà, economia, ambiente, responsabilità e futuro secondo una logica sostanzialmente orientata al bene comune, pur evitando di affidare a una sola espressione il compito di definire contenuti che devono essere ricostruiti attraverso più disposizioni e garanzie.
Perché il bene comune non può diventare un potere senza limiti
La forza costituzionale del bene comune è inseparabile dal rischio di un uso indeterminato, perché una formula troppo generica potrebbe diventare lo strumento con il quale una maggioranza o un’autorità pubblica pretende di stabilire unilateralmente ciò che è bene per tutti, comprimendo libertà individuali, pluralismo e dissenso; per questa ragione il bene comune può operare democraticamente soltanto se rimane collegato alla dignità della persona, ai diritti fondamentali, alla legalità, alla proporzionalità, alla partecipazione e al controllo del potere.
Non può coincidere con la semplice volontà della maggioranza, dato che anche le minoranze, le persone vulnerabili e coloro che non dispongono di rappresentanza politica appartengono alla comunità, e non può essere ridotto alla somma degli interessi individuali o alla crescita economica aggregata, perché il potere economico e informativo è distribuito in modo diseguale e perché ogni decisione produce benefici, costi e dipendenze che possono ricadere su territori, gruppi sociali e generazioni differenti.
Il richiamo al bene comune acquista allora consistenza quando obbliga istituzioni e cittadini a formulare domande verificabili: quali condizioni condivise devono essere protette, chi dipende da esse, chi ha il potere di modificarle, quali gruppi beneficiano di una decisione e quali ne sopportano le conseguenze, quali interessi non riescono a entrare nel processo decisionale, quali effetti emergeranno nel tempo e quali strumenti permetteranno di riesaminare e correggere le scelte quando i risultati divergono dalle finalità dichiarate.
Una responsabilità costituzionale condivisa
Le Costituzioni mostrano che il bene comune può definire la Repubblica come patrimonio politico di tutti, orientare l’esercizio dei poteri pubblici, responsabilizzare l’uso della proprietà, guidare la distribuzione delle risorse, fondare doveri civici e imporre alle istituzioni la custodia di condizioni naturali e sociali che nessun soggetto può produrre o controllare interamente da solo.
Non emerge una definizione universale e immutabile, né sarebbe ragionevole attenderla da società pluralistiche nelle quali valori, interessi e bisogni legittimi possono entrare in conflitto, ma è riconoscibile un nucleo comune: la protezione e la cura delle condizioni condivise che consentono alle persone di esercitare realmente i propri diritti, costruire liberamente il proprio futuro e partecipare alla vita collettiva senza trasferire ad altri, o a chi verrà dopo, i costi delle proprie decisioni.
La questione decisiva non consiste quindi soltanto nel verificare se le parole “bene comune” compaiano in una Costituzione, ma nel comprendere se l’ordinamento sappia tradurle, oppure ricostruirne il significato attraverso principi equivalenti, in criteri democratici di distribuzione, partecipazione, custodia, responsabilità, controllo del potere e revisione delle decisioni; soltanto in questo passaggio il bene comune cessa di essere una formula retorica e diventa non il bene imposto da qualcuno agli altri, ma la pratica istituzionale e personale attraverso la quale vengono curate le condizioni che permettono a tutti di essere liberi.
Fonti costituzionali e riferimenti ufficiali
Le formulazioni tra virgolette riproducono il testo originale o la versione inglese pubblicata dall’istituzione indicata; le traduzioni e le spiegazioni in italiano hanno finalità redazionale e informativa, mentre il testo giuridicamente autentico resta quello adottato e pubblicato dall’autorità competente.
1. Sejm of the Republic of Poland, The Constitution of the Republic of Poland, Preamble and Articles 1, 25(3) and 82. Fonte ufficiale
2. Irish Statute Book, Constitution of Ireland, Preamble and Articles 6.1, 42.3.2, 43.2.2 and 45.2(ii). Fonte ufficiale
3. Saeima of the Republic of Latvia, The Constitution of the Republic of Latvia, Preamble (English translation hosted by Parliament). Fonte ufficiale
4. Assembly of the Republic of North Macedonia, Constitution and Amendment IV, replacing the Preamble (English version hosted by the Assembly). Fonte ufficiale
5. Conseil constitutionnel, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 26 August 1789, Article 1. Fonte ufficiale
6. Senato della Repubblica, Constitution of the Italian Republic, English translation, Articles 41 and 43. Fonte ufficiale
7. Legislative Department, Government of India, The Constitution of India, Article 39(b), official consolidated English edition. Fonte ufficiale
8. National Human Rights Commission of Nigeria, Constitution of the Federal Republic of Nigeria, Section 16(2)(b). Fonte ufficiale
9. Supreme Court of the Philippines, E-Library, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Preamble, Article XII Sections 6 and 16, and Article XIII Sections 1 and 9. Fonte ufficiale
10. Tribunal Constitucional de Angola, Constituição da República de Angola, Article 22(3)(a). Fonte ufficiale
11. Government of Uganda, NGO Bureau, Constitution of the Republic of Uganda, Articles 8A(1) and 237(2)(b). Fonte ufficiale
12. Assembleia da República, Constituição da República Portuguesa, Articles 1, 61, 66, 80 and 81. Fonte ufficiale
13. Tribunal Constitucional de Portugal, Acórdão n.º 468/2022, judgment published on 22 July 2022. Fonte ufficiale

